La legge 426/98, art. 1 comma 4, al fine di consentire il concorso pubblico
nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati, individua i Siti di Interesse Nazionale.
A livello nazionale la prima normativa in materia di siti inquinati è rappresentata
dal D.M. 471/99 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per
la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati”.
Il decreto legislativo 152/06, c.d. Codice Ambientale, coordina le procedure
per le autorizzazioni VAS, VIA e IPPC, recependo integralmente le precedenti
normative. La parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 ha sostituito il D.M.
471/99, che fino all’aprile 2006, individuava in base all’articolo
17 del D.Lgs 22/97 i limiti relativi alle concentrazioni di qualsiasi
agente inquinante oltre i quali un sito poteva dichiararsi contaminato.
La definizione introdotta dal D.Lgs 152/06 definisce il sito inquinato
come quel sito in cui i valori della concentrazioni soglia di rischio,
determinati tramite l’applicazione di una procedura di analisi
di rischio sulla base dei risultati ottenuti del piano di caratterizzazione,
risultano superati (articolo 240 comma d ed e).
Lo scopo del Piano di caratterizzazione è quello di raccogliere
in un unico documento varie informazioni inerenti al sito, quali:
- raccolta ed elaborazione di informazioni e dati relativi al sito
in esame, all’area su cui insistono gli opifici, ricostruzione
storica delle attività produttive svolte nel sito;
- caratterizzazione del sito dal punto di vista geologico ed idrogeologico;
- individuazione delle aree di potenziale interesse ai fini della
caratterizzazione;
- definizione del Modello Concettuale Preliminare della Contaminazione;
- definizione del piano di investigazione, comprendente il numero
e la posizione dei carotaggi e dei piezometri;
- modalità di esecuzione delle prove per la ricostruzione del
gradiente idrogeologico;
- definizione dei parametri chimici da indagare;
- modalità di prelievo, conservazione e gestione dei campioni
di terreno e acqua;
- descrizione delle metodologie di analisi chimica e che si intendono
adottare con particolare riferimento alle tecniche strumentali ed ai
limiti di
rilevabilità;
- elaborazioni grafiche e cartografiche necessarie per una più corretta
interpretazione del documento.
La caratterizzazione rappresenta pertanto le indagini (sondaggi, piezometri,
analisi chimiche etc.) condotte in un sito contaminato o ritenuto potenzialmente
tale, il cui scopo principale è quello di definire l’assetto
geologico e idrogeologico, verificare la presenza o meno di contaminazione
nei suoli e nelle acque e sviluppare un modello concettuale del sito.
I lavori inerenti ai piani ecologici per la tutela dell’ambiente,
(lettera r art. 2 legge 152/92) sono di competenza dei dottori agronomi
e dottori forestali. Lo studio ha acquisito una notevole esperienza nella
redazione dei suddetti piani.
1. Rinaturalizzazione di una cava dismessa 
2. Rinaturalizzazione di una cava dismessa (short) 
3. Rinaturalizzazione di una discarica 
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