VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Il quadro normativo italiano in materia di VIA, prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 152/06, era caratterizzato da un elevato grado di frammentazione di disposizioni legislative tra cui la legge 349/86 ed i relativi decreti di attuazione (DPCM n. 387/88 e DPCM 27 dicembre 1988), derivanti dalla direttiva CEE n. 337 del 27/06/85 successivamente integrata modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE.

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è stato organicamente definito dall’art.5 del D.Lgs.152/06 come l’elaborazione di uno studio concernente l’impatto sull’ambiente che può derivare dalla realizzazione e dall’esercizio di un’opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione dello studio ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale di approvazione o autorizzazione del progetto dell’opera e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

Il riordino delle norme in materia di VIA e IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) detto anche AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) è contenuto nella Parte II del D.Lgs. 152/06, che contiene pure l’attuazione della direttiva comunitaria n. 2001/42/CE, sulla valutazione di impatto ambientale strategico di piani e programmi, che è una delle novità più significative e rilevanti dell’intero Decreto 152.

In primo luogo, si evidenzia la differenza tra VAS e VIA. La VAS è una procedura che mira a valutare la sostenibilità ambientale di piani e programmi, mentre la VIA verifica l’impatto ambientale dei progetti. Per fare un esempio: mentre la individuazione di un piano o programma di potenziamento infrastrutturale sarà soggetta a VAS, i progetti definitivi delle opere che debbono essere realizzate in esecuzione di quel piano saranno soggetti a VIA.

In secondo luogo si sottolinea che, con riferimento alla VIA c’è stata una riformulazione delle norme finalizzata al recepimento dei principi ispiratori della procedura di valutazione ambientale sulle cosiddette grandi opere (di cui al decreto legislativo n. 190/2002) ed è stato affermato che la VIA si svolge al momento della progettazione preliminare dell’opera. Sono stati poi potenziati i momenti di raccolta dei pareri degli enti locali coinvolti e allungati i tempi per la partecipazione del pubblico. Sono, infine, stati previsti poteri sostituivi, attivabili anche dall’interessato, in caso di inerzia dell’amministrazione, con lo scopo di assicurare, per quanto possibile, tempi certi allo svolgimento della procedura.

Per quanto riguarda invece i rapporti tra VIA e IPPC, si segnala la mancata unificazione delle due procedure (suggerita dalle direttive europee). È soltanto data facoltà al proponente di scegliere se integrare o meno la VIA nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.

Pertanto il decreto legislativo 152/06 coordina le procedure per le autorizzazioni VAS, VIA e IPPC, recependo integralmente le precedenti normative.

Da ultimo il testo accoglie il principio del silenzio-rifiuto tanto criticato dall’industria (il silenzio dell’Amministrazione di fronte a una legittima richiesta da parte di un’impresa è inammissibile in una società moderna) e rafforza la disciplina d’informazione al pubblico.