VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - (VAS)  

La Direttiva 2001/42/CE introduce la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) quale processo finalizzato a garantire l’integrazione della variabile ambientale nei processi di pianificazione, attraverso l’interazione tra la pianificazione e la valutazione durante tutto il processo di impostazione e redazione del piano o programma.

La procedura di VAS, infatti, prevede che sin dalle prime fasi dell’elaborazione di un Piano o Programma debbano essere tenuti in considerazione gli effetti che il Piano o Programma stesso, una volta attuato, può determinare sull’ambiente.

L’art. 3 paragrafo 2 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce che debbano essere sottoposti a VAS i Piani e i Programmi che presentano effetti significativi sull’ambiente e definisce una obbligatorietà della procedura per diversi settori, tra i quali è incluso quello della pianificazione territoriale.

La direttiva VAS è stata recepita a livello nazionale dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006.

La L.R. Campania n. 16/04 “Norme sul governo del territorio” offre l’applicazione della direttiva comunitaria 42/2001/CE, lì dove ha introdotto la valutazione ambientale strategica dei piani. In particolare l’art. 47 stabilisce che i piani territoriali di settore e i piani urbanistici siano accompagnati da “valutazione ambientale”, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani stessi, ai quali dovrà essere allegata una relazione che illustri in quale modo e in che misura si è tenuto conto delle risultanze della valutazione ambientale eseguita.

Di recente, con la deliberazione n. 834 del 11 maggio 2007 sono state approvate le norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16/04. Al punto 4.4 - Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – si indica che con l’articolo 47 si obbligano i Comuni ad effettuare la VAS dei piani urbanistici, fra i quali il PUC, sulla base del Rapporto Ambientale redatto dai progettisti dei piani.

La valutazione deve scaturire da un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente e le possibili alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento. La proposta di piano e il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle autorità interessate e del pubblico con le procedure di cui agli articoli 15, 20 e 24 della L.R. 16/04.

Appare evidente quindi che ciascuno strumento di programmazione territoriale (P.U.C., varianti, P.P., P.I.P., P.d.R., P.E.E.P., ecc.) deve essere supportato da un elaborato, la VAS, che, garantisce l’integrazione della variabile ambientale nei processi di pianificazione.

I lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell’ambiente, previsti dalla lett. r art. 2 legge 152/92, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali.